Come denunciare la malasanità: le tre strade e i passi da fare

Come denunciare la malasanità: una persona di spalle esamina la cartella clinica prima di presentare la richiesta

Chi esce da un ricovero finito male, o ha perso un familiare in ospedale, arriva quasi sempre alla stessa domanda, cioè come denunciare la malasanità. La parola “denuncia”, però, indica nel linguaggio comune tre iniziative molto diverse fra loro, che si presentano a destinatari diversi, richiedono documenti diversi e portano a risultati diversi. Sapere quale strada si sta imboccando, che cosa serve per percorrerla e in che ordine muoversi evita gli errori più frequenti, che sono la fretta, la richiesta avanzata senza documenti e l’aspettativa di un esito che nessuno può garantire.

Questa guida spiega come si presenta una denuncia per un sospetto errore sanitario, a chi va rivolta e quali passaggi la precedono. La scelta dei professionisti a cui affidarsi è trattata nella pagina dedicata all’assistenza gratuita di IRIDE.

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Che cosa significa denunciare la malasanità: tre strade diverse

Dietro l’espressione “denunciare un medico” o “denunciare l’ospedale” ci sono tre percorsi distinti. Non sono alternativi in senso stretto, ma hanno presupposti e finalità propri, e non è necessario percorrerli tutti.

La denuncia penale

Si presenta alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine, per iscritto o a voce con verbale, e ipotizza un reato, di regola le lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, l’omicidio colposo. Per le lesioni colpose si procede a querela della persona offesa, che va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto. Per la morte del paziente si procede d’ufficio. La via penale mira ad accertare una responsabilità personale e non a ottenere un risarcimento, che in quella sede è solo eventuale. Richiede inoltre una prova più rigorosa, perché l’errore e il suo legame con il danno devono risultare al di là di ogni ragionevole dubbio.

L’esposto all’Ordine dei medici

Si indirizza all’Ordine provinciale al quale il professionista è iscritto e riguarda la violazione delle regole deontologiche. Può portare a una sanzione disciplinare, ma non a un risarcimento.

La richiesta di risarcimento in sede civile

È la strada percorsa nella grande maggioranza dei casi, ed è l’unica che ha per oggetto il ristoro del danno. Si rivolge di regola alla struttura sanitaria, pubblica o privata, che risponde a titolo contrattuale dell’operato dei propri sanitari. In sede civile il collegamento fra la condotta e il danno si accerta secondo il criterio del “più probabile che non”. La prova di questo collegamento resta a carico del paziente, e solo dopo spetta alla struttura dimostrare di aver operato correttamente. Molti eventi avversi nascono da carenze organizzative o da una catena di omissioni di più persone, senza una colpa individuale grave, e per questo la sede civile è spesso la più coerente con i fatti.

Infografica su come denunciare la malasanità: denuncia penale, esposto all’Ordine dei medici e richiesta di risarcimento

Che cosa serve prima di presentare una denuncia?

Qualunque strada si scelga, il punto di partenza sono i documenti. Senza la cartella clinica nessun medico legale può dire se un errore c’è stato, e nessuna richiesta può essere impostata in modo credibile.

La copia della cartella si chiede alla struttura dove è avvenuto il ricovero, con una richiesta scritta e tracciabile (posta elettronica certificata o raccomandata). Va chiesta la copia integrale e conforme all’originale, non la sola lettera di dimissione, insieme alle immagini degli esami radiologici su supporto digitale, che richiedono di solito una domanda separata. La legge 24/2017 prevede che la struttura fornisca la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta, e le eventuali integrazioni entro trenta. In caso di decesso la richiesta spetta agli eredi, che attestano la propria qualità con una dichiarazione sostitutiva. I passaggi sono descritti nella guida su come richiedere la cartella clinica.

Alla cartella del ricovero si aggiungono i verbali di pronto soccorso, i referti delle visite e degli esami eseguiti prima e dopo, la documentazione del medico di famiglia e, se il paziente è deceduto, il certificato delle cause di morte e l’eventuale riscontro autoptico. Tutto va ordinato in sequenza cronologica.

Sui documenti si svolge poi la valutazione medico-legale, affidata a un medico legale affiancato da uno specialista della disciplina interessata. È questa valutazione a dire se esistono i presupposti per una richiesta civile, e se emergono profili che giustifichino anche una segnalazione penale o disciplinare. La strada si sceglie dopo, non prima.

Come si presenta la richiesta, passo per passo

Quando la valutazione ha dato esito positivo, il percorso civile segue una sequenza precisa, in cui ogni passaggio prepara il successivo.

  1. La relazione medico-legale. Ricostruisce la vicenda clinica, individua la condotta che si discosta dalla buona pratica, ne descrive le conseguenze e quantifica il danno. Se il paziente è in vita è preceduta da una visita.
  2. La lettera di richiesta di risarcimento. L’avvocato la invia per posta certificata o raccomandata alla struttura, nella persona del legale rappresentante, e per conoscenza alla sua compagnia di assicurazione se è nota. Contiene i fatti in ordine cronologico, la condotta contestata, il danno e la richiesta formale, e interrompe la prescrizione. Sul contenuto si può leggere l’approfondimento sulla lettera di risarcimento danni.
  3. L’istruttoria e la trattativa. La struttura o la compagnia apre un fascicolo, fa esaminare il caso da un proprio medico legale e risponde con un diniego motivato o con una proposta. Nessuna offerta andrebbe accettata senza una verifica indipendente della sua congruità, perché l’accordo chiude la questione in modo definitivo.
  4. Il passaggio obbligato prima della causa. Se la trattativa non riesce, la legge impone un tentativo di composizione che può essere assolto in due modi alternativi. Il primo è il ricorso al tribunale per una consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.), nella quale un collegio di consulenti nominato dal giudice esamina il caso e tenta la conciliazione. Il secondo è la mediazione davanti a un organismo di mediazione, nella quale non interviene alcun consulente del giudice.
  5. Il giudizio. Solo se anche questo tentativo fallisce la domanda può essere portata davanti al giudice.

La scelta del destinatario fa parte della valutazione. Se il danno è avvenuto in una struttura, la richiesta va alla struttura, che risponde anche dell’operato dei medici non dipendenti di cui si avvale. In alcune Regioni le aziende sanitarie pubbliche gestiscono direttamente i sinistri senza una compagnia di assicurazione, e in quel caso l’unico interlocutore è l’azienda. Se la prestazione è stata resa da un libero professionista nel proprio studio, la richiesta va al professionista e alla sua compagnia. Verso il paziente la struttura e il medico rispondono in solido, quindi per l’intero danno ci si può rivolgere a uno solo dei responsabili.

La querela e l’esposto, quando la valutazione li giustifica, hanno forme più semplici. La querela si deposita in Procura o presso un ufficio di polizia giudiziaria con una descrizione dei fatti e i documenti disponibili. L’esposto si invia per iscritto all’Ordine competente.

Quanto tempo c’è per agire?

I termini cambiano secondo la strada. La querela per lesioni colpose va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni verso la struttura sanitaria e in cinque anni verso il medico che ha operato al suo interno, come dipendente o collaboratore. Verso il libero professionista scelto direttamente dal paziente il termine è di dieci anni. Il termine decorre dal momento in cui il paziente ha potuto riconoscere il danno come conseguenza della condotta dei sanitari, che non coincide necessariamente con la data dell’intervento o del ricovero. Dimostrare che questa consapevolezza è arrivata più tardi spetta però al paziente, e nessun termine va considerato sicuro senza un esame del caso. Il tema è approfondito nell’articolo sulla prescrizione nella responsabilità medica.

Quando il paziente è deceduto i termini sono due. Il danno subito dal paziente prima della morte si trasmette agli eredi e segue il termine di dieci anni verso la struttura. Il danno che i familiari subiscono in proprio per la perdita del congiunto si prescrive invece in cinque anni.

Il tempo lavora comunque contro la prova. I documenti diventano più difficili da recuperare e i ricordi dei testimoni si attenuano. Chiedere subito la cartella non impegna a nulla e mette al riparo da sorprese.

Quando si può agire

Una richiesta ha fondamento quando ricorrono insieme tre elementi. Il primo è una condotta dei sanitari non conforme alle linee guida o alle buone pratiche, oppure una carenza organizzativa della struttura. Il secondo è un danno alla salute, temporaneo o permanente, o il decesso. Il terzo è il nesso causale, cioè la dimostrazione che quel danno è conseguenza di quella condotta e non dell’evoluzione naturale della malattia. Se uno solo dei tre manca, la richiesta viene respinta.

Quando NON c’è responsabilità (e denunciare non conviene)

Un esito sfavorevole non prova, di per sé, un errore. Ogni trattamento ha complicanze possibili, che possono verificarsi anche quando tutto è stato eseguito correttamente. Si parla di errore quando l’evento poteva essere prevenuto con le misure che in quel momento si potevano esigere dai sanitari, e questo si accerta sui documenti, caso per caso. Non c’è responsabilità nemmeno quando una condotta discutibile non ha inciso sull’esito, perché il danno si sarebbe prodotto comunque.

In queste situazioni una denuncia nuoce prima di tutto a chi la presenta. Una richiesta civile infondata viene respinta e, se arriva in giudizio, espone al pagamento delle spese della controparte. Una querela priva di elementi si chiude con un’archiviazione. Sapere in anticipo che i presupposti mancano è un risultato utile, perché evita costi, tempi e aspettative destinate a restare deluse.

Cosa fare ora

Il primo passo concreto è chiedere la copia integrale della cartella clinica e raccogliere il resto della documentazione. Il secondo è farla esaminare, prima di qualunque iniziativa, da chi ha le competenze per valutarla. Solo a quel punto ha senso decidere se e come denunciare la malasanità, e a chi rivolgere la richiesta. Va tenuto presente che per la querela il termine è di tre mesi dalla notizia del fatto. Chi ha un reddito contenuto può verificare i requisiti del patrocinio a spese dello Stato, che copre anche la consulenza medico-legale.

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Domande frequenti

A chi si presenta una denuncia per malasanità?

Dipende dalla strada. La denuncia penale si presenta alla Procura della Repubblica o alle forze dell’ordine, l’esposto disciplinare all’Ordine dei medici, la richiesta di risarcimento alla struttura sanitaria con una lettera inviata dall’avvocato. Quale sia la strada adatta si decide dopo l’esame dei documenti.

Per ottenere un risarcimento bisogna fare una denuncia penale?

No. Il risarcimento si chiede in sede civile, con una richiesta rivolta alla struttura o al professionista. La denuncia penale ha un’altra finalità, richiede una prova più rigorosa e va valutata solo quando emergono elementi che la giustifichino.

Quanto tempo ho per agire dopo un sospetto errore sanitario?

La querela per lesioni colpose va presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto. Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni verso la struttura e in cinque verso il medico che ha operato nella struttura, a partire da quando il danno è riconoscibile come conseguenza della condotta dei sanitari.

Che documenti servono per presentare la richiesta?

La copia integrale e conforme della cartella clinica, le immagini degli esami radiologici, i referti delle visite e degli esami precedenti e successivi e, in caso di decesso, il certificato delle cause di morte. Su questi documenti si basa la valutazione medico-legale che precede ogni iniziativa.

Quando non conviene denunciare?

Quando manca uno dei tre presupposti, cioè una condotta non conforme alla buona pratica, un danno e il nesso causale fra i due. Un esito sfavorevole o una complicanza che non poteva essere prevenuta non fondano una responsabilità, e una richiesta priva di basi espone a costi e a un esito negativo.

Nota etica e di responsabilità

I contenuti di questo articolo sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico o una consulenza legale personalizzata. La valutazione medico-legale richiede documentazione completa e analisi del nesso causale caso per caso; tempi di prescrizione e percorsi procedurali possono variare. IRIDE è un’associazione no-profit e non promette risultati certi.

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