Errore medico: cos’è, come si prova e il risarcimento

Errore medico: cartella clinica e stetoscopio su una scrivania di ambulatorio ospedaliero

Chi sospetta un errore medico si trova quasi sempre nella stessa situazione: un esito diverso da quello atteso, una spiegazione che non convince e la difficoltà di capire se quanto è accaduto dipenda da una condotta sbagliata o da un rischio che le cure comportano comunque. Questa guida spiega che cosa si intende per errore medico, chi ne risponde, come si prova, quali danni possono essere risarciti ed entro quali termini, con i passaggi concreti da seguire quando si vuole capire se il proprio caso merita un approfondimento.

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Che cos’è un errore medico

Nel linguaggio comune «errore medico» indica qualunque cosa sia andata storta durante una cura. Nel linguaggio medico-legale il significato è più stretto: si parla di errore quando la condotta del medico o della struttura si discosta da ciò che, in quella situazione, un professionista diligente, prudente e preparato avrebbe fatto. Il riferimento sono le linee guida accreditate e, in loro assenza, le buone pratiche clinico-assistenziali, come stabilisce l’articolo 5 della legge 24 del 2017, la cosiddetta legge Gelli-Bianco. Lo scostamento può riguardare una diagnosi mancata o tardiva, una terapia sbagliata, un intervento eseguito male, una sorveglianza insufficiente dopo l’operazione, un’informazione non data prima di un trattamento.

Il punto che spesso sfugge è che l’esito sfavorevole, da solo, non dice nulla sulla presenza di un errore. La medicina lavora su organismi malati e comporta rischi anche quando tutto è fatto correttamente. Per questo la valutazione si articola su piani distinti: se c’è stata una condotta non conforme, se quella condotta ha causato il danno e quale danno ne è derivato. Ognuno di questi giudizi va formulato separatamente e sui documenti.

Errore, complicanza ed evento avverso

Una complicanza è un evento sfavorevole che può verificarsi anche quando la cura è condotta a regola d’arte. La differenza rispetto all’errore non sta nella rarità dell’evento, ma nella sua evitabilità nel caso concreto: una complicanza nota può comunque essere frutto di un errore, se nel caso specifico poteva essere prevenuta con l’adozione di condotte diverse. All’opposto, un evento grave e inatteso può non essere imputabile a nessuno, se nulla di ciò che era esigibile avrebbe potuto evitarlo. Questa distinzione è il cuore di ogni valutazione medico-legale, e non può essere fatta a priori né sulla base del solo risultato.

Chi risponde di un errore medico: la struttura e il medico

La legge 24 del 2017 ha fissato con chiarezza chi risponde e a quale titolo. La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo contrattuale delle condotte dei professionisti di cui si avvale, anche se non dipendenti e anche se scelti dal paziente. Il rapporto che si instaura con il ricovero o con la prestazione, il cosiddetto contratto di spedalità, lega il paziente alla struttura. Il medico dipendente, invece, risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta, come accade con il libero professionista scelto e pagato dal paziente. Il testo della norma è consultabile sul sito ufficiale Normattiva, legge 8 marzo 2017 n. 24, articolo 7.

Per chi ha subito il danno la conseguenza pratica è che struttura e medico rispondono in solido per l’intero: il paziente può chiedere alla struttura tutto il risarcimento, e sarà poi la struttura a rivalersi eventualmente sul professionista nei limiti di legge. Le carenze di personale, di mezzi o di organizzazione non scusano la struttura: chi accetta un paziente deve essere in grado di curarlo o di trasferirlo dove può essere curato.

Come si prova un errore medico

La prova è il passaggio decisivo, e conviene avere le idee chiare su chi deve dimostrare che cosa. Il paziente deve provare il rapporto con la struttura o con il medico, il peggioramento della propria condizione e il nesso causale fra la condotta contestata e quel peggioramento. Il criterio non è la certezza, che in medicina raramente esiste, ma il «più probabile che non»: la ricostruzione proposta deve risultare più probabile delle spiegazioni alternative, e può fondarsi anche su presunzioni, cioè su elementi indiretti ma concordanti. La regola è la stessa verso la struttura e verso il medico. Solo dopo che il paziente ha assolto questo onere tocca alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente, oppure che il danno dipende da una causa a lei non imputabile.

La cartella clinica ha un ruolo centrale, anche quando è incompleta. Una documentazione lacunosa o tenuta male non può ritorcersi contro il paziente: la giurisprudenza ammette che le omissioni della struttura consentano di presumere, in suo sfavore, ciò che la cartella avrebbe dovuto documentare, compreso il nesso causale. Non è vero, quindi, che «senza documenti non si può provare nulla»: il vuoto documentale pesa su chi aveva l’obbligo di compilare.

I documenti che servono

Prima di qualunque valutazione occorre raccogliere la documentazione sanitaria. La legge prevede che la struttura la consegni entro 7 giorni dalla richiesta, con le eventuali integrazioni entro 30 giorni (articolo 4, comma 2, della legge 24 del 2017). I documenti utili sono di norma questi:

  • la cartella clinica completa del ricovero, con diario medico, diario infermieristico, grafica dei parametri, consensi firmati e referti degli esami;
  • i referti di pronto soccorso e le lettere di dimissione;
  • gli esami strumentali e di laboratorio eseguiti prima e dopo il fatto, anche altrove;
  • la documentazione delle cure successive, che dimostra l’evoluzione del danno;
  • eventuali certificati, ricevute di spese mediche e attestazioni sull’attività lavorativa.

Le modalità pratiche di richiesta sono spiegate nella nostra guida su come richiedere la cartella clinica. Il valore delle singole prove nel procedimento è approfondito nell’articolo dedicato alle prove mediche nella richiesta di risarcimento.

Il ruolo del medico legale

Il giudizio sull’esistenza dell’errore e sul nesso con il danno è tecnico e spetta al medico legale, di regola insieme allo specialista della disciplina interessata. L’analisi ricostruisce la sequenza dei fatti dai documenti, individua che cosa avrebbe dovuto essere fatto in quel momento e confronta l’evoluzione reale con quella che si sarebbe avuta con una condotta corretta. È questo confronto, non l’impressione del paziente o un parere raccolto informalmente, a dire se ci sono i presupposti per una richiesta. Nei casi di diagnosi tardiva, per esempio, non basta dire che la malattia è stata scoperta in ritardo: occorre stabilire a che stadio era quando andava riconosciuta e quale sarebbe stato l’esito con la cura tempestiva.

Quando non c’è responsabilità per un errore medico

Sono molte le situazioni in cui la sofferenza è reale ma la responsabilità manca, e vanno dette con la stessa chiarezza. Non c’è responsabilità quando l’evento è una complicanza che non poteva essere evitata con una condotta corretta, quando il danno è l’evoluzione naturale della malattia di base, quando la scelta terapeutica contestata era una delle opzioni ammesse dalla scienza medica al momento dei fatti, o quando il rischio si è concretizzato nonostante il rispetto delle linee guida. Non c’è responsabilità, ancora, quando la condotta è stata effettivamente sbagliata ma il danno si sarebbe verificato lo stesso: in questo caso manca il nesso causale.

Il consenso informato merita un chiarimento a parte, perché viene spesso frainteso in entrambe le direzioni. Aver firmato un modulo che elenca una complicanza non rende quella complicanza non imputabile: il consenso copre solo gli eventi che non dipendono da colpa. All’inverso, la mancanza di un’informazione adeguata lede il diritto di scegliere, risarcibile se ha prodotto pregiudizi concreti, mentre il danno alla salute è risarcibile solo se si dimostra che, informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento.

Infine, una condizione preesistente del paziente non elimina la responsabilità e non la riduce in proporzione: se l’errore ha aggravato una situazione già compromessa, il risarcimento riguarda il peggioramento effettivamente causato, che il medico legale misura come differenza fra la condizione precedente e quella successiva.

Infografica: quando un errore medico comporta responsabilità e quando si tratta di una complicanza non imputabile

Quali danni si risarciscono

Accertati condotta e nesso, si passa alla valutazione del danno. La voce principale è il danno biologico, cioè la lesione dell’integrità psicofisica, che il medico legale esprime in giorni di inabilità temporanea e in una percentuale di invalidità permanente. Per i danni da responsabilità sanitaria la legge rinvia alle tabelle di legge del Codice delle assicurazioni: per le lesioni fino al 9 per cento si applica l’articolo 139, mentre per le lesioni dal 10 per cento in su è in vigore dal 5 marzo 2025 la tabella unica nazionale approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 12 del 2025. Le tabelle dei tribunali di Milano e Roma restano il riferimento per le voci che la tabella unica non copre, come il danno dei familiari in caso di decesso. I valori in euro si aggiornano periodicamente: il calcolo va fatto sul caso concreto, con i parametri vigenti.

Al danno biologico si aggiungono, se documentate, le altre voci: la sofferenza interiore, che non è automatica e va provata anche per presunzioni; le spese mediche sostenute e future; la perdita o la riduzione della capacità di produrre reddito. Quando l’errore ha causato la morte del paziente, i familiari hanno un danno proprio per la perdita del rapporto parentale, distinto dai diritti del defunto che passano agli eredi. Se invece l’errore ha ridotto le probabilità di guarigione o di sopravvivenza senza esserne la causa provata, si parla di perdita di chance: si misura la differenza fra le probabilità con la cura tempestiva e quelle avute in concreto, e va richiesta espressamente. Gli indennizzi già ricevuti per lo stesso fatto, per esempio quelli della legge 210 del 1992, si detraggono dal risarcimento.

Entro quanto tempo si può agire: la prescrizione

Il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni verso la struttura sanitaria e in 5 anni verso il medico dipendente, secondo i due titoli di responsabilità descritti sopra. In entrambi i casi il termine non parte dalla data dell’intervento o del ricovero, ma dal momento in cui il danno diventa riconoscibile dal paziente come conseguenza di una condotta sanitaria, usando l’ordinaria diligenza. La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento, inviata in modo da provarne la ricezione, e da quel momento ricomincia a decorrere per intero. I dettagli e i casi particolari sono nell’articolo sui termini di prescrizione della responsabilità medica.

Cosa fare concretamente dopo un errore medico

Il percorso ha un ordine preciso, che evita passi inutili o prematuri.

  1. Raccogliere la documentazione. Richiedere la cartella clinica completa e riunire tutti i documenti delle cure precedenti e successive, senza selezionarli.
  2. Far valutare il caso da un medico legale. È il passaggio che stabilisce se esistono condotta contestabile, nesso causale e danno apprezzabile. Prima di questa valutazione non conviene inviare richieste né avviare procedure.
  3. Inviare la richiesta di risarcimento. Se la valutazione è favorevole, l’avvocato formula la richiesta scritta alla struttura e alla sua assicurazione. Interrompe la prescrizione e apre la fase stragiudiziale, nella quale molti casi si definiscono.
  4. Accertamento tecnico preventivo o mediazione. Prima della causa la legge impone, come condizione di procedibilità, l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (articolo 696-bis del codice di procedura civile) oppure la mediazione (articolo 8 della legge 24 del 2017). Nell’accertamento tecnico preventivo un consulente nominato dal giudice esamina il caso e tenta la conciliazione fra le parti; nella mediazione il tentativo si svolge davanti a un mediatore, senza consulente del giudice.
  5. La causa civile. Solo se il tentativo fallisce si arriva al giudizio ordinario, nel quale la valutazione tecnica è di nuovo affidata a consulenti d’ufficio.

I passaggi della fase stragiudiziale e della denuncia sono descritti nella nostra guida alla denuncia della struttura sanitaria.

Il primo passo utile, quindi, non è una causa, ma una lettura competente dei documenti. IRIDE offre una pre-valutazione documentale gratuita, svolta da medici legali, per capire se nel caso descritto esistono i presupposti di un approfondimento, o per dirlo con chiarezza quando non ci sono. Per avviarla basta inviare la documentazione in formato leggibile attraverso il modulo di contatto: la risposta è un parere preliminare, senza impegno e senza anticipo di spese.

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Domande frequenti sull’errore medico

Che cos’è un errore medico dal punto di vista legale?

È una condotta del medico o della struttura che si discosta da ciò che un professionista diligente avrebbe fatto in quella situazione, secondo le linee guida e le buone pratiche, e che causa un danno al paziente. L’esito sfavorevole da solo non è un errore: servono una condotta non conforme, il nesso causale e un danno documentato.

Chi deve provare l’errore medico, il paziente o l’ospedale?

Il paziente deve provare il rapporto con la struttura, il peggioramento e il nesso causale con la condotta contestata, secondo il criterio del più probabile che non, anche con presunzioni. Solo dopo tocca alla struttura dimostrare di aver operato correttamente o che il danno dipende da una causa non imputabile. Una cartella clinica incompleta non va a danno del paziente.

Quando non c’è responsabilità anche se la cura è andata male?

Quando l’evento è una complicanza non evitabile con una condotta corretta, quando il danno è l’evoluzione naturale della malattia, quando la scelta contestata era una delle opzioni ammesse, o quando l’errore c’è stato ma il danno si sarebbe verificato comunque. In tutti questi casi manca la colpa o manca il nesso causale, e la richiesta non ha fondamento.

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento per un errore medico?

Entro 10 anni verso la struttura sanitaria ed entro 5 anni verso il medico dipendente. Il termine decorre da quando il danno è riconoscibile come conseguenza della condotta sanitaria, non dalla data dell’intervento, e si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento.

Serve per forza una causa per ottenere il risarcimento?

No. Molti casi si definiscono nella fase stragiudiziale, dopo la richiesta scritta alla struttura e alla sua assicurazione. Prima di un’eventuale causa la legge impone comunque l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa oppure la mediazione, e in molte situazioni l’accordo si raggiunge in quella sede.

Nota etica e di responsabilità

I contenuti di questo articolo sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico o una consulenza legale personalizzata. La valutazione medico-legale richiede documentazione completa e analisi del nesso causale caso per caso; tempi di prescrizione e percorsi procedurali possono variare. IRIDE è un’associazione no-profit e non promette risultati certi.

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