Chi ha subito un danno in ospedale arriva presto alla domanda sull’importo, e trova nominate le tabelle del danno biologico senza che sia chiaro che cosa siano e come si usino. Sono lo strumento che converte in denaro una percentuale di invalidità, e quella percentuale la stabilisce prima una valutazione medico-legale sui documenti clinici. Il risarcimento nasce quindi da due operazioni distinte, una clinica e una monetaria, e dipende da entrambe.
Conoscere il meccanismo serve a due cose concrete: leggere un’offerta ricevuta da una struttura o da una compagnia di assicurazione, e riconoscere quando la cifra proposta poggia su una percentuale che non corrisponde al quadro documentato. La monetizzazione segue la valutazione medico-legale e si fonda sulla percentuale che questa ha stabilito.
Pre-valutazione documentale gratuita
Se ritieni che quanto accaduto possa meritare un approfondimento, possiamo offrirti una prima analisi della documentazione sanitaria.
Invia i documenti in PDF leggibile (testo selezionabile) a info@irideassociazione.org oppure compila il modulo sul sito.
Dopo il parere preliminare, potrai – se lo desideri – rivolgerti ai professionisti convenzionati per un’eventuale azione senza anticipi.
Che cosa misura il danno biologico
L’articolo 138 del codice delle assicurazioni private definisce il danno biologico come la «lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona», accertabile con criteri medico-legali, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita, indipendentemente dalle ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. È il danno alla salute in sé, e si misura con due grandezze diverse.
La prima è l’invalidità permanente, cioè la menomazione che resta quando i postumi si sono stabilizzati, espressa in una percentuale della validità complessiva della persona. La seconda è l’inabilità temporanea, cioè il periodo di compromissione transitoria, espressa in giorni e graduata per fasce di intensità, dall’assoluta alla parziale. Le due voci si liquidano con meccanismi distinti e non si sovrappongono.
La percentuale si stabilisce prima, con la valutazione medico-legale, e solo dopo intervengono le tabelle per la monetizzazione del danno.
Il medico legale ricava la percentuale da una tabella delle menomazioni, che per ciascuna voce indica un valore fisso o una fascia, e colloca il caso dentro quella fascia ragionando sul residuo documentato: obiettività della visita, esami successivi al trattamento, efficacia della cura eseguita. La percentuale si riferisce ai postumi stabilizzati, cioè al quadro che resta quando il recupero si è esaurito, e l’accertamento di quei postumi è il presupposto di tutto il resto.
Nelle lesioni che sono state operate il postumo non si misura sull’esame strumentale anteriore all’intervento, perché quell’esame fotografa la condizione che l’intervento ha poi modificato. Usarlo per graduare il residuo attribuisce alla menomazione permanente la gravità di ciò che è stato curato, e porta a percentuali che il quadro attuale non sostiene.

Quali tabelle del danno biologico si applicano in responsabilità sanitaria
La linea di confine è la percentuale di invalidità permanente, e divide due discipline diverse. Dal 10 per cento in su, cioè nelle cosiddette macropermanenti, si applica la tabella unica nazionale; da 1 a 9 per cento, nelle micropermanenti, si applica il regime dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni.
Per la responsabilità sanitaria il rinvio a questi due articoli è contenuto nell’articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 2017 n. 24, la legge Gelli-Bianco: il risarcimento del danno alla persona si liquida con gli stessi criteri previsti per la circolazione dei veicoli.
La tabella unica nazionale è stata approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025 n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025. Si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi dopo quella data, quindi conta la data del fatto e non quella della richiesta di risarcimento. Per gli eventi anteriori la tabella unica resta un parametro di riferimento privilegiato, dal quale il giudice può discostarsi solo con una motivazione puntuale.
Per le micropermanenti l’articolo 139 del codice fissa direttamente i valori, aggiornati ogni anno con decreto ministeriale. Gli importi che seguono sono aggiornati ad aprile 2026 (decreto ministeriale del 20 luglio 2026, Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026): il valore del primo punto è di 988,45 euro, e i punti successivi valgono di più secondo i coefficienti fissati dallo stesso articolo, con una riduzione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall’undicesimo; la diaria per l’inabilità temporanea assoluta è di 57,64 euro al giorno, scalata in proporzione per la temporanea parziale. Lo stesso articolo consente al giudice un aumento fino al 20 per cento, con equo e motivato apprezzamento, solo quando la menomazione incide in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, documentati e obiettivamente accertati, oppure causa una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.
Restano fuori da questo impianto le voci che la tabella unica non disciplina, e per le quali continuano a servire le tabelle elaborate dai tribunali di Milano e di Roma: il danno da perdita del rapporto parentale, il danno terminale, la premorienza, la perdita di chance e il danno da violazione del consenso informato. Alcune sono estranee al danno biologico, altre, come il danno terminale e la premorienza, sono modi particolari di liquidarlo; e il fatto che vengano liquidate con tabelle diverse è una delle ragioni per cui due richieste apparentemente simili arrivano a importi molto distanti.
Come si legge una tavola del valore del punto
Le tabelle del danno biologico sono matrici: una tavola della tabella unica ha per righe i gradi di invalidità da 10 a 100 e per colonne le età, e la cella contiene direttamente l’importo in euro, costruito secondo due regole.
La prima: il valore del punto aumenta con la gravità, perché la legge presume che l’incidenza della menomazione sulla vita quotidiana cresca più che in proporzione alla percentuale. Per questo una menomazione del 60 per cento vale circa diciotto volte, e non sei volte, una del 10 per cento. È il meccanismo che governa il calcolo delle macropermanenti. La seconda: il valore decresce con l’età, secondo coefficienti costruiti sulle tavole di mortalità, perché il periodo in cui la menomazione sarà sopportata è diverso.
La conseguenza pratica è che moltiplicare la percentuale per un valore fisso del punto produce un risultato sbagliato, tanto più sbagliato quanto più grave è la menomazione. L’Allegato II del regolamento prevede inoltre due serie di tavole: una del solo danno biologico e una del danno biologico comprensivo della componente morale, quest’ultima con tre livelli, minimo, medio e massimo.
Calcolo del danno biologico: dalla percentuale di invalidità all’importo del risarcimento
Il calcolo segue cinque passaggi, nell’ordine, ciascuno con un presupposto proprio.
- La percentuale di invalidità permanente. Si individua la voce nella tabella delle menomazioni e si colloca il caso nella fascia, motivando la scelta sul quadro clinico e strumentale residuo.
- L’età del danneggiato alla data del fatto. Determina il coefficiente di riduzione, e non va confusa con l’età al momento della richiesta.
- La scelta della tavola. Nelle macropermanenti si usa la tavola del solo danno biologico oppure una di quelle comprensive del morale, nei valori minimo, medio e massimo, a seconda di ciò che è stato allegato e provato sulla sofferenza patita. Nelle micropermanenti le conseguenze morali si considerano di norma assorbite nel danno biologico, salvo prova specifica, e la sofferenza di particolare intensità rientra nell’aumento fino al 20 per cento previsto dall’articolo 139.
- L’eventuale personalizzazione. Il giudice può disporre un aumento fino al 30 per cento nelle macropermanenti, calcolato sul solo danno biologico depurato della componente morale, e soltanto per conseguenze eccezionali e documentate, ulteriori rispetto a quelle che qualunque persona con la stessa menomazione subirebbe.
- L’inabilità temporanea. Si liquida per giorni, distinguendo i periodi di inabilità assoluta da quelli di inabilità parziale e graduando questi ultimi per fasce.
Lo stesso pregiudizio non si liquida due volte sotto nomi diversi. Se la tavola usata incorpora già la componente morale, il danno morale non si aggiunge una seconda volta, e il «danno esistenziale» non esiste come voce autonoma da sommare alle altre.
Quando la tabella non basta: lo stato anteriore
Quando la persona aveva già una menomazione prima dell’evento, le tabelle del danno biologico si consultano due volte, non una, e per sottrazione: si prende il valore tabellare corrispondente all’invalidità finale e se ne sottrae il valore tabellare corrispondente all’invalidità preesistente.
Qui un errore di metodo cambia l’esito in misura rilevante: con un’invalidità finale dell’85 per cento su una preesistente del 35, il risarcimento non è il valore tabellare del 50 per cento calcolato da zero, ma la differenza fra il valore dell’85 e quello del 35, e poiché l’importo cresce più che in proporzione alla percentuale quella differenza è sensibilmente più alta del valore del 50 per cento.
La sottrazione, però, non si fa sempre. Vale soltanto quando la condizione preesistente interessava lo stesso organo o apparato ed era già di per sé invalidante. Quando invece era silente, oppure non comportava alcuna menomazione, e l’evento l’ha resa sintomatica, non si sottrae nulla e l’invalidità si riconosce per intero: la predisposizione del danneggiato non comporta una riduzione della percentuale riconosciuta. La verifica di quale delle due situazioni ricorra si conduce sulla documentazione clinica anteriore all’evento, che non sempre è reperibile a distanza di anni.
Quando non c’è responsabilità, e nessuna tabella entra in gioco
Prima di arrivare alle tabelle del danno biologico vanno accertati tre elementi distinti: una condotta censurabile, un danno apprezzabile e il nesso causale fra quella condotta e il danno. Se uno solo manca, non si arriva al calcolo.
La prima ipotesi in cui non si arriva alla liquidazione è la complicanza non prevenibile. Ciò che distingue l’errore dalla complicanza non è la rarità dell’evento ma la sua evitabilità nel caso concreto: si tratta di errore se l’evento poteva essere prevenuto con l’adozione di condotte diverse, mentre un evento grave e inatteso può essere inquadrato, all’esito della valutazione, come non prevenibile e quindi non censurabile.
Va esaminata a parte la gestione della complicanza, cioè il modo in cui è stata riconosciuta e trattata: un ritardo nel riconoscerla o un trattamento inadeguato sono un errore distinto, con un nesso causale proprio.
La seconda ipotesi è l’assenza di un danno apprezzabile e documentato: un fastidio passeggero, senza una lesione documentata, non dà luogo a risarcimento; un danno temporaneo guarito senza postumi, invece, si risarcisce come inabilità temporanea.
La terza è il nesso causale che non si ritiene soddisfatto. Il nesso si accerta secondo il criterio del «più probabile che non», che impone il confronto fra la spiegazione proposta e le ipotesi alternative: non serve la certezza e non basta la semplice possibilità. Può accadere che una condotta censurabile non abbia inciso sull’esito, perché il danno si sarebbe prodotto comunque per l’evoluzione della malattia; in quel caso la condotta resta censurabile, ma non dà diritto ad un risarcimento. Diverso è il caso del paziente che aveva già una malattia, preesistente o concomitante, che ha contribuito all’esito insieme all’errore. La malattia non riduce la responsabilità in proporzione e non la esclude: chi ha sbagliato risponde dell’evento per intero. Conta però nel calcolo, perché dal risarcimento si tolgono le conseguenze dovute alla malattia.
Cosa fare, nell’ordine
- Richiedere la documentazione sanitaria completa. La struttura deve consegnarla entro 7 giorni dalla richiesta, con le eventuali integrazioni entro 30 giorni (articolo 4, comma 2, della legge 24 del 2017). Si chiede l’intero fascicolo, non i soli documenti che paiono rilevanti.
- Far valutare la percentuale prima dell’importo. Un medico legale esamina condotta, nesso causale ed entità dei postumi: la percentuale va stabilita prima dell’importo, perché è il dato su cui l’importo si costruisce. IRIDE mette a disposizione una prima analisi gratuita della documentazione a questo scopo.
- Verificare i termini. Il diritto si prescrive in 10 anni verso la struttura sanitaria e in 5 verso il medico dipendente, con decorrenza dal momento in cui il danno è riconoscibile come conseguenza della condotta sanitaria, non dalla data dell’intervento.
- Esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Prima della causa occorre l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile oppure, in alternativa, la mediazione. Nell’accertamento tecnico preventivo il consulente è nominato dal giudice; nella mediazione questa figura non c’è.
Se è già arrivata una proposta economica, la cifra offerta va confrontata con il risultato della sequenza descritta sopra, percentuale compresa. Solo così si capisce se la proposta è bassa perché il danno è lieve, oppure perché la percentuale su cui è costruita non corrisponde ai postumi documentati.
Ti hanno proposto un importo e non sai se corrisponde al danno subito?
Contattaci per una valutazione preliminare gratuita. Possiamo analizzare la documentazione in modo riservato e trasparente.
Invia i documenti in PDF leggibile (testo selezionabile) a info@irideassociazione.org oppure compila il modulo sul sito.
Dopo il parere preliminare, potrai – se lo desideri – rivolgerti ai professionisti convenzionati per un’eventuale azione senza anticipi.
Approfondimenti correlati
Per orientarti meglio tra responsabilità sanitaria e percorso di tutela, puoi leggere anche:
- Calcolo macropermanenti: come ottenere il giusto risarcimento – le menomazioni dal 10 per cento in su e il meccanismo del punto crescente
- Risarcimento invalidità permanente: guida completa – che cosa sono i postumi stabilizzati e come si accerta la percentuale
- Risarcimento per danno biologico da errore medico: quando avviene? – i presupposti di responsabilità che precedono il calcolo
Domande frequenti
Quale tabella si usa per il danno biologico da errore medico?
Per le menomazioni dal 10 per cento in su si usa la tabella unica nazionale approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 12 del 2025, applicabile agli eventi successivi al 5 marzo 2025 e parametro di riferimento privilegiato anche per quelli anteriori; da 1 a 9 per cento si applica il regime dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private. Il rinvio per la responsabilità sanitaria è nell’articolo 7 della legge 24 del 2017.
Quanto vale un punto di invalidità?
Non esiste un valore unico. Nelle micropermanenti, con importi aggiornati ad aprile 2026 (decreto ministeriale del 20 luglio 2026, Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2026), il primo punto vale 988,45 euro e i successivi valgono di più secondo i coefficienti dell’articolo 139, con una riduzione dello 0,5 per cento per ogni anno di età dall’undicesimo. Nelle macropermanenti il valore del punto cresce con la gravità e decresce con l’età, l’importo cresce più che in proporzione alla percentuale e si legge direttamente nella tavola.
Le tabelle di Milano si applicano ancora alla malasanità?
Per il danno biologico, sugli eventi successivi al 5 marzo 2025 no: si applica la tabella unica nazionale. Sugli eventi anteriori la tabella unica resta il parametro di riferimento privilegiato, e il giudice può applicare le tabelle di Milano solo con una motivazione che dia conto di circostanze del tutto peculiari. Le tabelle dei tribunali restano la fonte per le voci che la tabella unica non disciplina: perdita del rapporto parentale, danno terminale, premorienza, perdita di chance e violazione del consenso informato.
Se avevo già un problema allo stesso organo, mi spetta meno?
Soltanto se quella condizione era già di per sé invalidante: in quel caso si liquida la differenza fra il valore dell’invalidità finale e quello della preesistente, che resta un importo rilevante per effetto della progressione del punto. Se la condizione era silente o non invalidante e l’evento l’ha resa sintomatica, non si sottrae nulla.
Quando non si ha diritto al risarcimento del danno biologico?
Quando l’evento era una complicanza non prevenibile nel caso concreto, quando il nesso causale non si ritiene soddisfatto perché il danno si sarebbe prodotto comunque, e quando non esiste un danno apprezzabile e documentato. Un esito sfavorevole, da solo, non dimostra una colpa.
Nota etica e di responsabilità
I contenuti di questo articolo sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico o una consulenza legale personalizzata. La valutazione medico-legale richiede documentazione completa e analisi del nesso causale caso per caso; tempi di prescrizione e percorsi procedurali possono variare. IRIDE è un’associazione no-profit e non promette risultati certi.
