Responsabilità civile del medico e dell’ospedale

Responsabilità civile del medico: un professionista in camice bianco, di spalle, consulta una cartella clinica al banco di un reparto ospedaliero

Quando un ricovero finisce male, chi ha subito il danno si chiede a chi vada rivolta la richiesta: all’ospedale, al medico che ha eseguito l’intervento, a entrambi. La responsabilità civile del medico e quella della struttura sanitaria poggiano su due titoli giuridici distinti, e da quella distinzione dipendono gli oneri probatori di ciascuno e i termini entro i quali si può agire. La regola sta nell’articolo 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24, la cosiddetta legge Gelli-Bianco, in vigore dal 1° aprile 2017.

La distinzione non obbliga a scegliere fra i due destinatari: verso il danneggiato la struttura e il professionista rispondono in solido per l’intero, e la ripartizione interna riguarda soltanto i rapporti fra loro. Serve a sapere che cosa va dimostrato e quanto tempo resta per agire, perché su questi punti i due titoli non coincidono.

Pre-valutazione documentale gratuita

Se ritieni che quanto accaduto possa meritare un approfondimento, possiamo offrirti una prima analisi della documentazione sanitaria.
Invia i documenti in PDF leggibile (testo selezionabile) a info@irideassociazione.org oppure compila il modulo sul sito.
Dopo il parere preliminare, potrai – se lo desideri – rivolgerti ai professionisti convenzionati per un’eventuale azione senza anticipi.

Chi risponde quando un ricovero finisce male

Chi si rivolge a un ospedale, pubblico o privato, stipula un contratto con l’ente e non con il singolo professionista che lo visiterà. È il contratto di spedalità, che obbliga la struttura alla prestazione sanitaria e, insieme, al ricovero, alla sorveglianza e all’organizzazione dei mezzi necessari. Da qui la regola dell’articolo 7, comma 1, della legge 24 del 2017: la struttura risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, anche quando il sanitario è stato scelto dal paziente e anche quando non è un suo dipendente.

Il comma 2 dello stesso articolo estende questa responsabilità alle prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, a quelle rese nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica, a quelle erogate in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e a quelle fornite attraverso la telemedicina. Il perimetro, quindi, non si restringe quando la prestazione è stata pagata direttamente dal paziente all’interno della struttura.

Il professionista, al contrario, risponde verso il paziente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con lui: lo prevede il comma 3 dell’articolo 7 della legge 24 del 2017, consultabile sul portale istituzionale Normattiva.

Verso il paziente i due rispondono in solido per l’intero, secondo l’articolo 2055 del codice civile: non esistono quote da rivendicare separatamente e non occorre stabilire in anticipo quanto spetti all’uno e quanto all’altro. La ripartizione arriva dopo, con l’azione di rivalsa che l’articolo 9 della legge 24 del 2017 riserva alla struttura nei confronti del professionista, entro presupposti e limiti stretti, e si svolge fra loro senza coinvolgere il danneggiato.

Infografica: la struttura sanitaria e il medico dipendente a confronto, titolo di responsabilità, onere della prova e termine di prescrizione

Responsabilità civile del medico: perché il titolo è extracontrattuale

Prima della legge 24 del 2017 la giurisprudenza inquadrava anche il rapporto fra il paziente e il medico dipendente nell’area contrattuale, attraverso la figura del contatto sociale qualificato. Dal 1° aprile 2017 quella costruzione non è più la regola: la responsabilità civile del medico che opera all’interno di una struttura ha titolo extracontrattuale, e lo mantiene anche se quel medico ha seguito personalmente il paziente per tutto il ricovero.

La differenza si misura su due piani concreti. Il primo è il termine di prescrizione, dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico che agisce nell’organizzazione altrui. Il secondo è il contenuto della prova: nell’area extracontrattuale al danneggiato spetta dimostrare anche la colpa del professionista, mentre verso la struttura la prova dell’esatto adempimento grava sull’ente, una volta che il paziente abbia assolto il proprio onere probatorio.

Il medico che assume un’obbligazione con il paziente

Il comma 3 dell’articolo 7 fa salva l’ipotesi dell’obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. È il caso del libero professionista che opera nel proprio studio, o della prestazione concordata con un determinato specialista e retribuita a lui. In quelle situazioni la responsabilità civile del medico torna contrattuale, con l’articolo 1218 del codice civile e il termine di dieci anni. La qualificazione si ricava dai documenti, cioè dal modo in cui la prestazione è stata richiesta, fatturata e resa, e non da come le parti la ricordano a distanza di tempo.

Che cosa deve provare il paziente e che cosa la struttura

Al paziente spetta provare tre elementi: il rapporto con la struttura o con il professionista, che di norma risulta dalla documentazione del ricovero; il peggioramento della propria condizione di salute; e il nesso causale fra la condotta contestata e quel peggioramento. Il nesso si accerta secondo il criterio del «più probabile che non», che impone il confronto fra la spiegazione proposta e le ipotesi alternative, e la prova può fondarsi anche su presunzioni, cioè su elementi indiretti ma concordanti. Non serve la certezza, e non basta la semplice possibilità.

Soltanto dopo che quell’onere probatorio è stato assolto tocca alla struttura dimostrare di avere adempiuto correttamente, oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa a lei non imputabile, secondo l’articolo 1218 del codice civile. Una carenza di personale, di posti letto o di mezzi non costituisce una causa di questo tipo, perché l’organizzazione è l’oggetto stesso dell’obbligazione che la struttura ha assunto.

La documentazione sanitaria è decisiva in questo passaggio. Una cartella clinica incompleta o mal tenuta non si risolve a danno del paziente: l’impossibilità di ricostruire i fatti ricade su chi aveva il dovere di documentarli, e consente di ragionare per presunzioni anche sul nesso causale. Per questo la richiesta della documentazione completa precede qualunque contestazione, e il percorso ricostruito nella guida completa al risarcimento per responsabilità medica parte proprio da lì.

In quanto tempo si può agire

Il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni nei confronti della struttura sanitaria, perché il titolo è contrattuale, e in cinque anni nei confronti del medico dipendente, perché il titolo è extracontrattuale. Sono due termini diversi per lo stesso fatto: la pretesa fondata sulla responsabilità civile del medico dipendente si prescrive cinque anni prima di quella verso la struttura.

La decorrenza, invece, è una sola per entrambi, e non è la data dell’intervento. Secondo l’articolo 2935 del codice civile la prescrizione comincia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che in questa materia è il momento in cui il danno si manifesta ed è riconoscibile come conseguenza della condotta sanitaria. Quando il danno emerge a distanza di anni dal ricovero, il termine decorre da allora. La verifica dei termini e della loro decorrenza precede quindi ogni altra valutazione.

La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento portata a conoscenza del destinatario: dal giorno della ricezione il termine ricomincia per intero. Va tenuta distinta dalla decadenza, che è un termine perentorio e non si interrompe con una semplice richiesta: è il meccanismo della domanda di indennizzo della legge 210 del 1992, che segue un percorso proprio e non si confonde con l’azione di risarcimento.

La minore età del danneggiato non sospende il termine, perché i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale lo rappresentano e possono agire per lui; la sospensione dell’articolo 2942 del codice civile opera soltanto se manca il rappresentante legale. Quando il paziente è deceduto, poi, convivono due posizioni distinte: i danni che il paziente aveva subito si trasmettono agli eredi e seguono il suo termine, dieci anni verso la struttura, mentre il danno proprio dei congiunti per la perdita del rapporto parentale è extracontrattuale e si prescrive in cinque anni.

Il consenso informato: un profilo autonomo di responsabilità

Il modulo firmato prima dell’intervento non è una liberatoria. Il consenso rende lecito il trattamento e copre gli eventi che non sono imputabili a colpa; l’aver elencato una complicanza fra i rischi possibili non esclude la censurabilità della condotta che l’ha provocata, né di quella che l’ha gestita in modo inadeguato.

La violazione del diritto all’informazione produce poi due danni che non vanno confusi. Il danno alla salute, quando il trattamento è stato eseguito correttamente ma senza un’informazione adeguata, presuppone la prova che il paziente, se informato, avrebbe rifiutato quel trattamento. Il danno da lesione dell’autodeterminazione riguarda la scelta che è stata sottratta ed è risarcibile anche quando il paziente avrebbe comunque accettato; non è però automatico, e richiede l’allegazione di pregiudizi concreti, dimostrabili anche per presunzioni.

L’informazione deve coprire tutti i rischi prevedibili, esclusi quelli del tutto eccezionali. Se l’intervento eseguito è più ampio o più invasivo di quello per cui il consenso era stato raccolto, e il paziente sostiene che il suo consenso era limitato all’intervento programmato, non è lui a dover provare che, informato, lo avrebbe rifiutato: spetta alla struttura dimostrare che vi avrebbe comunque acconsentito.

Quando non c’è responsabilità, né del medico né della struttura

Un esito sfavorevole non dimostra una colpa. La responsabilità civile del medico e quella della struttura presuppongono tre giudizi distinti, sulla condotta, sul nesso causale e sul danno, e il venire meno di uno solo chiude la questione.

La prima ipotesi è la complicanza non prevenibile. Ciò che distingue l’errore dalla complicanza non è la rarità dell’evento, ma la sua evitabilità nel caso concreto: si tratta di errore se l’evento poteva essere prevenuto con l’adozione di condotte diverse, mentre un evento grave e inatteso può essere inquadrato, all’esito della valutazione, come non prevenibile e quindi non censurabile. Resta da esaminare a parte la gestione della complicanza, cioè il modo in cui è stata riconosciuta e trattata: un ritardo nel riconoscerla o un trattamento inadeguato sono un errore distinto, con un nesso causale proprio.

La seconda ipotesi è il nesso causale che non si ritiene soddisfatto. Può accadere che una condotta censurabile non abbia inciso sull’esito, perché il danno si sarebbe prodotto comunque per l’evoluzione della malattia. In quel caso la condotta resta censurabile sul piano professionale, ma non genera un obbligo risarcitorio. Diverso è il caso in cui resta incerto se una condotta corretta avrebbe evitato il danno: non si può dire che lo avrebbe evitato, ma si può dire che avrebbe dato al paziente una possibilità seria e concreta di un esito migliore, come una guarigione più completa o una sopravvivenza più lunga. È questa possibilità perduta, la perdita di chance, che si valuta e si risarcisce come danno a sé, in proporzione alla sua consistenza.

La terza è l’assenza di un danno apprezzabile e documentato: un fastidio passeggero, senza una lesione documentata, non dà luogo a risarcimento; un danno temporaneo guarito senza postumi, invece, si risarcisce come inabilità temporanea. Va invece tenuta distinta la presenza di una malattia preesistente o concomitante, che non riduce in proporzione la responsabilità e non la esclude: incide sulla quantificazione del danno, determinata in via equitativa quando la quota non è accertabile.

Cosa fare, nell’ordine

Conviene seguire i passaggi in questo ordine: alcuni sono imposti dalla legge, e il mancato rispetto di un termine può precludere l’azione.

  1. Richiedere la documentazione sanitaria completa. La struttura deve consegnarla entro 7 giorni dalla richiesta, con le eventuali integrazioni entro 30 giorni (articolo 4, comma 2, della legge 24 del 2017). Si chiede l’intero fascicolo, non i soli documenti che paiono rilevanti: il diario infermieristico e la grafica dei parametri sono spesso i documenti da cui la sequenza dei fatti si legge meglio.
  2. Far esaminare i documenti da un medico legale. La valutazione riguarda la condotta tenuta, il nesso causale e l’entità del danno, e richiede un approfondito esame della documentazione: è il passaggio che dice se una richiesta ha fondamento, prima di formularla. IRIDE mette a disposizione una prima analisi gratuita della documentazione a questo scopo.
  3. Interrompere la prescrizione, se il termine è prossimo. Una richiesta scritta di risarcimento, inviata con un mezzo che consenta di provarne la ricezione, fa ricominciare il termine per intero; va indirizzata alla struttura e al medico se la prestazione si è svolta in una struttura sanitaria, pubblica o privata, e al solo medico se si è trattato di una prestazione privata nel suo studio.
  4. Esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. Prima della causa l’articolo 8 della legge 24 del 2017 impone, come condizione di procedibilità, il ricorso all’accertamento tecnico preventivo dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile oppure, in alternativa, la mediazione. Nell’accertamento tecnico preventivo il consulente è nominato dal giudice; nella mediazione questa figura non c’è. Nell’accertamento tecnico preventivo la partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, imprese di assicurazione comprese, che devono formulare un’offerta o indicare le ragioni del rifiuto; il procedimento si conclude entro sei mesi dal deposito del ricorso e chi non partecipa è condannato, nel giudizio successivo, alle spese e a una somma determinata in via equitativa.
  5. Promuovere la causa, se la conciliazione non riesce. Dopo l’accertamento tecnico preventivo, la domanda si propone entro 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine, con il rito semplificato di cognizione.

Le due strade non sono equivalenti: l’accertamento tecnico preventivo porta in causa una valutazione tecnica formata nel contraddittorio delle parti e davanti al giudice, mentre la mediazione è più rapida e meno costosa. La scelta dipende dalla solidità dei documenti e va compiuta con il legale che assiste il danneggiato.

Chi risponde del danno che hai subito in ospedale?

Contattaci per una valutazione preliminare gratuita. Possiamo analizzare la documentazione in modo riservato e trasparente.
Invia i documenti in PDF leggibile (testo selezionabile) a info@irideassociazione.org oppure compila il modulo sul sito.
Dopo il parere preliminare, potrai – se lo desideri – rivolgerti ai professionisti convenzionati per un’eventuale azione senza anticipi.

Approfondimenti correlati

Per orientarti meglio tra responsabilità sanitaria e percorso di tutela, puoi leggere anche:

Domande frequenti

Devo fare causa al medico o all’ospedale?

Verso il paziente la struttura e il professionista rispondono in solido per l’intero, quindi la richiesta può essere rivolta a entrambi o soltanto a uno. La scelta dipende dai termini di prescrizione ancora aperti e dagli elementi raccolti sulla condotta, e va compiuta con il legale sui documenti del caso.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?

Dieci anni verso la struttura sanitaria e cinque verso il medico dipendente. Entrambi i termini decorrono dal momento in cui il danno si manifesta ed è riconoscibile come conseguenza della condotta sanitaria, non dalla data dell’intervento.

Devo dimostrare la colpa del medico?

Verso la struttura occorre provare il rapporto, il peggioramento della salute e il nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non»; la prova dell’esatto adempimento spetta poi alla struttura. Verso il medico dipendente, che risponde a titolo extracontrattuale, va dimostrata anche la colpa.

Quando non c’è responsabilità civile del medico né della struttura?

Quando l’evento era una complicanza non prevenibile nel caso concreto, quando il nesso causale non si ritiene soddisfatto perché il danno si sarebbe prodotto comunque, e quando non esiste un danno apprezzabile e documentato. Un esito sfavorevole, da solo, non dimostra una colpa.

Il consenso informato che ho firmato esclude ogni responsabilità?

No. Il consenso rende lecito il trattamento e copre soltanto gli eventi non imputabili a colpa: l’aver elencato una complicanza fra i rischi non esclude la censurabilità della condotta che l’ha causata o di quella che l’ha gestita male.

Nota etica e di responsabilità

I contenuti di questo articolo sono a scopo informativo e non sostituiscono il parere medico o una consulenza legale personalizzata. La valutazione medico-legale richiede documentazione completa e analisi del nesso causale caso per caso; tempi di prescrizione e percorsi procedurali possono variare. IRIDE è un’associazione no-profit e non promette risultati certi.

Ritieni di essere stato vittima della malasanità?

Raccontaci il tuo caso e lo faremo valutare gratuitamente dai nostri avvocati e medici legali.

Torna in alto