Risarcimenti danni medici: dove fare la causa?

Risarcimento malasanità

Con la sentenza n. 4914 del 27/02/2009 la III sezione della Suprema Corte di Cassazione afferma un principio molto importante nell’ottica del danneggiato, ovvero quello secondo il quale il paziente danneggiato potrebbe beneficiare delle norme a tutela del “consumatore” soprattutto nell’individuazione del foro competente.

Posto che : a) deve considerarsi professionista la persona che esercita la professione medica in uno studio privato, ove riceve i pazienti e pratica la prestazione che consiglia o gli è domandata; b) la disciplina di protezione dei consumatori non è limitata all’ipotesi in cui il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali di contratto ovvero mediante moduli o formulari; il paziente che agisca nei confronti di un medico, allegando che le prestazioni (nello specifico si trattativa di interventi di agopuntura) da quest ultimo eseguite presso il suo studio gli abbiano cagionato un danno (nel caso di specie aver contratto l’epatite C), può proporre la domanda risarcitoria davanti al Giudice del luogo in cui egli risiede. Sicché, nel contratto di prestazione d’opera professionale medica, paziente e medico assumono la rispettiva qualità di consumatore e professionista e la disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c. (vedi art 63 del Codice del Consumo D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206), secondo cui il consumatore può proporre domanda risarcitoria davanti al Giudice del luogo in cui egli risiede, si applica in tal caso anche se il contratto non è stato concluso per iscritto ed indipendentemente perciò dal fatto che sia stata pattuita per iscritto una clausola di proroga della competenza.

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