La Responsabilità della Pubblica Amministrazione per Danni da Emotrasfusioni Infette

Responsabilità per emotrafusioneinfette

Danni da emotrasfusioni e la responsabilità in merito della Pubblica Amministrazione. Il punto di vista giurisprudenziale tra il merito e la legittimità.

 

Danni da emotrasfusioni

Danni da emotrasfusioni e giurisudenza. Il vero problema affrontato dalla giurisprudenza di merito e quella di legittimità concerne la questione in merito alla possibilità o meno di stabilire se il Ministero della salute è responsabile, per omesso controllo e vigilanza, dei contagi (di HCV, HBV e HIV) dall’epoca nella quale i singoli virus patogeni sono stati sperimentati e conosciuti dalla scienza medica (come ha ritenuto la Cassazione) oppure se è comunque configurabile una responsabilità del Ministero per avere colposamente omesso di vigilare sulla sicurezza del sangue e degli emoderivati (come è tornato a sostenere il Tribunale di Roma).

Danni da emotrasfusioni

 

Dopo un primo momento di oscillazione e titubanze in merito alla natura della responsabilità del Ministero della Salute, la giurisprudenza prevalente è uniforme e concorde nel riconoscere la sola responsabilità ex art 2043 c.c. per i danni da emotrasfusioni contagiose.

Ciò sul presupposto della condotta colposa del Ministero della Salute nella fase di controllo e vigilanza di tutti gli emoderivati messi poi a disposizione nelle strutture sanitarie.

Diversamente la problematica attinente il nesso di casualità ovvero la concreta possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di prevedere l’evento danno del contagio sulla quale non vi è ancora completa chiarezza. Sembrerebbe prevalente la propensione ad estendere la responsabilità del Ministero ai contagi di virus conosciuti e scoperti in epoca successiva al 1978. Veri casi di danni da emostrasfusioni.

Appurato quanto sopra occorre precisare entro quanto tempo, sino a quando si può richiedere il risarcimento dei danni da emotrasfusione.

Tenuto conto che l’art. 2947 c.c. recita “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” occorre necessariamente individuare il dies a quo.

Ci viene a tal fine in sostegno la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 581/2008: “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche” .

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