Nota di aggiornamento (settembre 2026). Questo articolo è del 2014 e riflette la giurisprudenza di allora, che qualificava come contrattuale anche la responsabilità del medico dipendente, in forza della teoria del cosiddetto contatto sociale. Dal 1° aprile 2017 la legge 8 marzo 2017, n. 24 (art. 7, comma 3) riconduce la responsabilità del medico che opera all’interno di una struttura all’art. 2043 c.c., cioè al titolo extracontrattuale, con prescrizione di cinque anni e onere di provare la colpa a carico del paziente, salvo che il medico abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente; restano contrattuali la responsabilità della struttura (contratto di spedalità) e quella del libero professionista. Per i fatti anteriori al 1° aprile 2017 continua a valere il regime descritto qui sotto.
La natura della responsabilità medica
A quale titolo è chiamato a rispondere il sanitario che cagiona un danno nell’esercizio della propria professione?
Cominciamo evidenziando che nel nostro sistema civilistico vige la dualità tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Mentre la responsabilità contrattuale deriva da un inadempimento ad un’obbligazione precedentemente assunta, quella extracontrattuale invece prescinde da preesistenti legami tra il danneggiante ed il danneggiato configurandosi appunto, ogni volta si cagioni un danno ingiusto (art.2043 cod. civ. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).
La sopra descritta distinzione comporta, in primis, un diverso regime in tema di onere probatorio.
Mentre nella responsabilità extracontrattuale esso è posto a carico del soggetto danneggiato, in caso di responsabilità contrattuale l’onere è invertito.
Ed invero in caso di inadempimento contrattuale il legislatore presume la colpa del danneggiante il quale dovrà dimostrare l’impossibilità di adempiere correttamente oppure che il danno causato è dipeso da fatto a lui non imputabile.
La prevalente dottrina, sostenuta dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza, inquadra la responsabilità medica nell’alveo della responsabilità contrattuale.
La giurisprudenza di merito infatti sembrerebbe ormai unanime nel riconoscere che la responsabilità del medico verso il malato è di natura contrattuale. Ciò sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, al fine di un ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione del contratto di prestazione d’opera atipico detto di spedalità.
La ratio della norma risiederebbe nel concetto di “contatto sociale” ovvero quell’obbligazione contrattuale che nasce – sebbene in assenza di un contratto in senso letterale – dal comportamento richiesto al medico che è quello di garantire la tutela di interessi esposti a pericolo e/o lesione.
Dall’inquadramento della responsabilità del medico o della struttura sanitaria, all’interno della responsabilità contrattuale discendono poi una serie di conseguenze favorevoli per il malato in termini di onere della prova e di prescrizione di cui parleremo in un’altra occasione.
