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Subire un danno permanente significa affrontare un cambiamento profondo nella propria vita. L’invalidità permanente, causata da un errore medico o da un incidente, può compromettere la salute fisica, mentale e la capacità lavorativa. In questi casi, la legge prevede il diritto a un risarcimento. Nel presente articolo ci occuperemo del risarcimento dell’invalidità permanente conseguente a responsabilità medica.
Si parla di invalidità permanente quando il danno subito compromette in modo irreversibile alcune funzioni dell’organismo, senza possibilità di guarigione. In particolare, si definisce danno biologico la menomazione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale ed indipendente dalla capacità del soggetto di produrre reddito.
L’art. 139 del Codice delle Assicurazioni di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni, definisce il danno biologico come “la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“.
La valutazione dell’invalidità permanente viene fatta dal medico legale ed espressa in forma di percentuale della menomazione all’integrità psico-fisica del danneggiato, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.
Questo tipo di invalidità viene suddiviso in base alla sua entità in micro e macropermanenti:
La valutazione, come detto, viene fatta da un medico legale che assegna una percentuale al danno subito sulla base di tabelle di legge oppure, in assenza di riferimenti normativi, facendo ricorso a tabelle (barème) di comune utilizzo medico legale e definite dalla più accreditata dottrina.
Il risarcimento è dovuto quando il danno permanente è causato da un comportamento colposo o doloso, come ad esempio un errore medico, un incidente stradale o una mancanza di sicurezza sul lavoro.
L’invalidità permanente dovuta ad un errore medico è una delle possibili conseguenze di un caso di malasanità. Il paziente che ha subito il danno ha diritto a richiedere un risarcimento che tenga conto della entità della lesione subita, del suo impatto sulla sua qualità di vita e delle eventuali ripercussioni patrimoniali.
L’invalidità permanente può essere conseguenza di un intervento chirurgico errato, di una diagnosi mancata o tardiva, della somministrazione di terapie errata, di infezioni ospedaliere evitabili o di altri errori e negligenze mediche.
Il risarcimento per invalidità permanente da responsabilità sanitaria spetta quando sussistono tre condizioni fondamentali:
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha chiarito la distinzione tra responsabilità del medico (extracontrattuale) e della struttura sanitaria (contrattuale).
Nel calcolo del risarcimento si considerano:
L’età, la percentuale di invalidità e l’impatto sulla vita quotidiana influenzano l’importo del risarcimento.
Il calcolo del risarcimento tiene conto di vari fattori. In primo luogo, viene accertata la percentuale di invalidità da parte di un medico legale. Questa percentuale di invalidità deve poi essere quantificata economicamente ossia trasformata nell’importo del risarcimento.
Per quanto attiene i danni conseguenti a responsabilità medica è obbligatorio procedere a questa “trasformazione” economica facendo riferimento a delle tabelle di legge. Esistono tabelle di legge diverse a seconda del gradi di invalidità permanente accertato dal medico legale.
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), all’art. 7, prevede che “il danno conseguente all’attività della struttura sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private…”.
Per le micropermanenti ossia per le invalidità permanenti dall’1% al 9%, la quantificazione economica del danno dovrà essere eseguita utilizzando le tabelle di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni che stabiliscono il valore monetario da attribuire ai primi 9 punti di invalidità permanente, valore periodicamente aggiornato in rapporto alla variazione dell’indice ISTAT. Gli importi per la liquidazione del danno biologico di lieve entità (micropermanenti) sono stati in ultimo aggiornati dal D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Per le macropermanenti ossia per invalidità permanenti dal 10% al 100%, la liquidazione del danno era in precedenza eseguita utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano. Non era infatti ancora disponibile una tabella di legge ai sensi dell’art. 138 del codice delle assicurazioni.
Dal 18 febbraio 2025, dopo venti anni di attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, la cosiddetta tabella unica nazionale che stabilisce i valori economici da liquidare per ogni punto di invalidità permanente superiore o uguale al 10% conseguente a responsabilità medica.
Il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, definito “regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”
La tabella unica nazionale per la liquidazione delle macropermanenti (invalidità da 10% al 100%) è entrata in vigore il 5 marzo 2025. Anche questa tabella si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del gradi di invalidità, con valore economico del punto che varia al crescere della percentuale di invalidità e decresce con l’aumentare dell’età del danneggiato.
La tabella di legge considera anche il danno morale, prevedendo una percentuale di aumento del valore economico del punto base biologico direttamente proporzionale al grado di invalidità permanente accertato, con la possibilità di ulteriore incremento per personalizzazione. L’importo del risarcimento calcolato in base a questa tabella di legge potrà essere incrementato fino al 30% da parte del Giudice nel caso in cui la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali del danneggiato che dovranno essere documentati e provati.
In aggiunta alla monetizzazione del danno biologico e morale, potrà essere riconosciuto un danno patrimoniale ad esempio nel caso in cui sia accertato che la menomazione abbia determinato una riduzione della capacità lavorativa e sia dimostrabile un impatto sul reddito.
Per ottenere il risarcimento, è importante presentare una documentazione completa e coerente. In particolare:
Avere tutto in ordine consente di accelerare la pratica e rafforzare la richiesta.
Il diritto al risarcimento può decadere nel tempo. I termini variano a seconda del caso, ma generalmente:
È quindi fondamentale agire con tempestività.
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