Responsabilità del Primario Ospedaliero – Deficit Organizzativo della Struttura

La recente sentenza della Cassazione (n. 22338 del 22 ottobre 2014) riporta ancora una volta all’attenzione generale la problematica inerente la questione delle responsabilità in ambito ospedaliero. Soprattutto quelle in capo al Direttore di Struttura Complessa (ex Primario).

Il primario ospedaliero risponde, infatti, del danno derivato da un deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa vigente e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessari istruzioni al personale, e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze.

La Corte nella sentenza in commento ha quindi ritenuto in colpa il medico che, al cospetto di un paziente le cui condizioni non possono essere adeguatamente gestite nella struttura ospedaliera in cui si trova, non si attivi per disporne l’immediato trasferimento in altra struttura.

La sentenza citata pone indirettamente l’attenzione sulla indispensabile necessità di una “regìa” complessiva, sulla necessaria ed insostituibile presenza di una figura che diriga l’organizzazione della struttura, ne disponga l’assetto complessivo, sia responsabile della diagnosi definitiva, del ricovero, della dimissione, della vigilanza sul personale sanitario, tecnico e di supporto.

Il Primario o ex Primario risponde quindi sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia dei “deficit organizzativi del reparto a lui affidato”.Queste sono le responsabilità della figura che “dirige” il reparto e ne rende indispensabile la presenza. Come del resto avviene in qualsiasi campo professionale, in qualsiasi organizzazione del lavoro, dalla più semplice alla più complessa, si chiami Direttore, Coordinatore, Dirigente Apicale o Regista.

Ritieni di essere stato vittima della malasanità?

Raccontaci il tuo caso e lo faremo valutare gratuitamente dai nostri avvocati e medici legali.

Torna in alto