Cosa si intende per responsabilità medica?

responsabilità medica

responsabilità medica

Quando si parla di responsabilità medica (malpractice in inglese) ci si riferisce alle conseguenze – intese come lesione dell’integrità psico-fisica – di un comportamento illecito.

Costituisce comportamento illecito la condotta del personale sanitario (e/o della stessa Struttura) che si scosta da quel comportamento tecnico atteso e richiesto dalle specifiche competenze, ovvero deroga a quelle regole di condotta prescritte ed osservate dalla maggioranza dei medici di fronte allo stesso caso.

Il Legislatore ha infatti previsto che “se la prestazione implica soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non nel caso di dolo e colpa grave” (articolo 2236 Codice Civile). Concisamente si ricorda che mentre la colpa è una forma di responsabilità che prescinde dalla volontà dell’evento (ubriaco alla guida travolge un passante – omicidio colposo) il dolo esprime la consapevolezza e la volontarietà dell’azione causa dell’evento (un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte – omicidio volontario).

Affinchè possa sussitere la responsabilità colposa è necessario che l’evento danno (le lesioni) siano diretta conseguenza di imperizia e/o negligenza e/o imprudenza del personale sanitario.

Negligenza: trascuratezza e grave dimenticanza che si traduce in una omissione di determinate precauzioni (medico che dimentica una garza o un ferro chirurgico nell’addome del paziente o non controlla la data di scadenza del farmaco  usato)

Imprudenza: insufficiente analisi e erronea valutazione dei pericoli e delle conseguenze dei propri atti (medico che invece di indirizzare l’ammalato da una specialista esegua, senza averne le capacità, un intervento particolarmente impegnativo) .

Imperizia: insufficiente attitudine a svolgere un’attività che richiede specifiche conoscenze di regole scientifiche e tecniche; ipotesi di imprudenza qualificata, propria di chi compie atti che invece presuppongono la conoscenza di precise regole tecniche non rispettate per ignoranza od inettitudine (es.: l’odontotecnico che compie un’operazione per la quale non è qualificato).

Una volta accertata la condotta colposa, accertamento che dovrà essere cristallizzato in una perizia medico legale, potrà avviarsi il procedimento risarcitorio.

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